Cosa è il TFR?
Il Trattamento di fine rapporto o liquidazione è un elemento della retribuzione il cui pagamento è differito alla cessazione del rapporto di lavoro.
Come si calcola il TFR?
E’ uguale alla somma per ciascun anno di servizio della retribuzione utile divisa per 13,5 con un meccanismo di rivalutazione delle somme accantonate.
Per retribuzione utile ai fini del TFR si intendono tutte le somme corrisposte durante il rapporto di lavoro a titolo non occasionale. I contratti collettivi applicati in azienda solitamente indicano chiaramente quali elementi considerare e quali no per il calcolo del TFR.
Quando matura?
Il TFR matura durante il rapporto di lavoro anche in coincidenza dei seguenti periodi di assenza: ferie-infortunio-malattia-gravidanza e puerperio- cassa integrazioni guadagni.
Non è soggetto a contribuzione previdenziale se non nella misura dello 0,50% calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali. E’ invece soggetto ad un meccanismo di tassazione separata non facendo cumulo con il reddito da lavoro dipendente.
Posso chiedere un anticipo del TFR?
Il TFR è pagato una volta cessato il rapporto di lavoro ma durante è possibile chiederne una anticipazione alle seguenti condizioni:
• avere almeno 8 anni di anzianità di servizio (se sei in Cassa Integrazione Straordinaria non puoi chiedere l’anticipazione)
• annualmente l’azienda è tenuta ad accettare le domande di anticipazione nel limite del 10% dei lavoratori aventi diritto e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti
• l’anticipazione richiesta non può essere superiore al 70% della somma accantonata
• l’anticipazione può essere richiesta per i seguenti motivi:
– acquisto prima casa per sé o per i propri figli
– sostenere spese sanitarie particolari
– sostenere spese durante il congedo parentale o quello formativo
– altri motivi previsti dalla contrattazione collettiva
Il TFR e la Previdenza Complementare
A partire dal 2007 entro 6 mesi dall’assunzione il lavoratore deve indicare al datore di lavoro la destinazione del proprio TFR, ovvero deve scegliere se lasciarlo in azienda o destinarlo ad un fondo pensionistico complementare. In questo secondo caso dovrà essere indicato il fondo prescelto. Se entro 6 mesi dall’assunzione il lavoratore non effettua la scelta, automaticamente il TFR viene trasferito alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi applicati in azienda. In assenza di una forma pensionistica collettiva il TFR inizialmente era stato destinato ad un fondo pensionistico residuale presso l’Inps (FONDINPS) che ora è confluito nel Fondo Pensionistico Complementare “Cometa”.
Sempre a partire dal 2007, i datori di lavoro con più di 50 dipendenti sono tenuti a versare al Fondo Tesoreria Inps il TFR che i lavoratori hanno deciso di lasciare in azienda. Cessato il rapporto di lavoro sarà sempre il datore di lavoro a pagare il TFR, compresa la quota giacente presso il Fondo di Tesoreria, fatta salva la dichiarazione di incapienza da parte del datore, nel qual caso sarà l’Inps a pagare direttamente al lavoratore la quota giacente presso il Fondo Tesoreria.